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Logo fptFEDERAZIONE DEI PESCATORI TRENTINI

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - sede e logo

  1. Tra le Associazioni dei pescatori della Provincia Autonoma di Trento sottofirmatari è costituita un’Associazione denominata “Federazione dei Pescatori Trentini”, in sigla “F.P.T.” con sede legale in Trento (TN) via del Ponte 2 Ravina di Trento.,
  2. La “Federazione dei Pescatori Trentini”, di seguito denominata Federazione, è apolitica e non ha scopo di lucro.

Art. 2 – Principi

 

La “Federazione dei Pescatori Trentini” si ispira ai seguenti principi:

Art. 3 - Obiettivi

Nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca e degli statuti che regolano, in piena autonomia, la vita di ciascuna Associazione pescatori, la “Federazione dei Pescatori Trentini” si propone di:

Art. 4 – Adesione

  1. Possono su richiesta, fare parte della “Federazione dei Pescatori Trentini” tutte le Associazioni che abbiano in concessione diritti esclusivi di pesca nelle acque del Trentino e anche la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Sezione di Trento. E’ prevista l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Tutti i gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Federazione.
  2. Competente alla ratifica di adesione alla Federazione è il Gruppo di Coordinamento. La decisione è presa a maggioranza dei presenti. In caso di diniego, motivato, l’Associazione interessata può proporre appello al Comitato dei Probiviri.
  3. L’adesione è riferita all’anno solare, decorrente dalla data di accettazione della stessa, ed è subordinata al versamento della quotastabilita annualmente dall’Assemblea della Federazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. E’, altresì, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
  4. Il recesso dalla Federazione è comunicato, per iscritto, al Presidente della “Federazione dei Pescatori Trentini” almeno un mese prima della scadenza annuale di cui al comma 3.
  5. Possono aderire, su richiesta, alla “Federazione dei Pescatori Trentini”anche altri soggetti quali Associazioni, Società, Gruppi o Club della Provincia Autonoma di Trento, che gestiscano o coltivino corsi d’acqua e ambienti in genere destinati alla pratica della pesca sportiva o che organizzino o pratichino a livello amatoriale o sportivo le discipline della Pesca, purché aderiscano ad una delle associazioni avente diritto. Competente alla decisione di adesione alla “Federazione dei Pescatori Trentini” è il Gruppo di Coordinamento.
  6. Ogni Associazione aderente può essere esclusa dalla Federazione per mancato rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Gruppo di Coordinamento, nonché per azioni contrarie agli scopi statutari, alle delibere degli organi sociali o al buon nome della stessa Federazione. Il provvedimento di esclusione è pronunciato dal Gruppo di Coordinamento e contro di esso l’Associazione esclusa può proporre appello al Comitato dei Probiviri entro i sessanta giorni successivi.

Art. 5 – Organi

Sono organi della “Federazione dei Pescatori Trentini”:

E’ garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

 Art. 6 - Costituzione, funzionamento e compiti dell’assemblea.

  1. L’assemblea è l’organo sovrano, rappresentativo e di indirizzo della Federazione ed è costituita dai delegati delle Associazioni aderenti. Ogni Associazione potrà partecipare, con un delegato avente diritto di voto, in ragione di uno ogni 500 Soci appartenenti alla singola Associazione
  2. L’Assemblea  è convocata dal Presidente della Federazione e si riunisce di norma almeno una volta all’anno, ovvero su richiesta motivata di almeno un quarto delle Associazioni aderenti. In prima convocazione l’Assemblea è valida e delibera validamente qualora siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. E’ ammessa un’unica delega per ogni membro dell’Assemblea. E’ garantita l’osservanza del voto singolo, ai sensi dell’articolo 2532, comma 2, del Codice civile, ed è espressamente escluso l’esercizio del voto per corrispondenza.
  3. La convocazione deve essere fatta mediante comunicazione scritta, diretta a ciascuno dei Presidenti almeno 15 giorni prima della data fissata e deve contenere, oltre all’indicazione della data, luogo e ora, l’ordine del giorno degli argomenti da trattare
  4. L’Assemblea è comunque convocata ogni qualvolta il Gruppo di Coordinamento lo ritenga opportuno.
  5. L’Assemblea si  riunisce entro il 28 febbraio di ogni anno per l’approvazione del rendiconto  consuntivo. Il bilancio della Federazione si compone di un rendiconto economico e finanziario.
  6. L’Assemblea nomina al suo interno un Presidente e un segretario e, in caso di elezioni, un seggio elettorale composto da 3 scrutatori scelti fra i delegati  non candidati al Gruppo di Coordinamento o ad altre cariche.
  7. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate e presentate al Presidente della Federazione almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e, possono essere inserite nell’ordine del giorno con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  8. Hanno diritto di voto tutti i delegati. Le votazioni sulle deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e dei loro delegati.
  9. Per le eventuali modifiche dello statuto è necessaria la convocazione di un’Assemblea straordinaria che è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno i 2/3 degli aventi diritto e in seconda convocazione con almeno la metà degli  aventi diritto e delibera validamente con almeno la metà dei presenti..
  10. All’Assemblea spetta dare tutte le indicazioni di carattere generale sull’attività della Federazione. I compiti dell’Assemblea sono:
  1. Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente di Assemblea e dal Segretario verbalizzante e conservato all’interno del Libro dei verbali dell’Assemblea dei soci.
  1. Art. 7 - Gruppo di Coordinamento, nomina e funzionamento

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