Logo fptFEDERAZIONE DEI PESCATORI TRENTINI

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - sede e logo

  1. Tra le Associazioni dei pescatori della Provincia Autonoma di Trento sottofirmatari è costituita un’Associazione denominata “Federazione dei Pescatori Trentini”, in sigla “F.P.T.” con sede legale in Trento (TN) via del Ponte 2 Ravina di Trento.,
  2. La “Federazione dei Pescatori Trentini”, di seguito denominata Federazione, è apolitica e non ha scopo di lucro.

Art. 2 – Principi

 

La “Federazione dei Pescatori Trentini” si ispira ai seguenti principi:

  • La protezione degli ambienti acquatici naturali del Trentino, ai fini della conservazione della biodiversità.
  • La salvaguardia della fauna ittica, in quanto risorsa naturale rinnovabile e patrimonio dell’intera comunità.
  • La promozione della pesca dilettantistica, come attività d’interesse ambientale e sociale per i soci e per la collettività.

Art. 3 - Obiettivi

Nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca e degli statuti che regolano, in piena autonomia, la vita di ciascuna Associazione pescatori, la “Federazione dei Pescatori Trentini” si propone di:

  • Valorizzare il ruolo svolto dalle Associazioni dei pescatori del Trentino nella gestione della pesca, intesa come risorsa pregiata e come attività ricreativa e sportiva.
  • Difendere e promuovere la pesca attraverso il costante confronto con gli organi politici e amministrativi competenti in materia di governo delle acque superficiali, di sfruttamento delle risorse idriche, di protezione ambientale, pesca e di gestione ittica.
  • Assistere le singole Associazioni dei pescatori nelle problematiche inerenti latutela delle acque, nonché la gestione di servizi quali consulenze legali, fiscali e tecniche.
  • Svolgere attività di informazione sull’attività della Federazione attraverso la diffusione tramite i mass-media di comunicati concordati, oppure tramite eventuale organo d’informazione proprio.
  • Organizzare eventi finalizzati alla conoscenza degli ambienti acquatici e della pesca, e dei corsi di abilitazione alla pesca.

Art. 4 – Adesione

  1. Possono su richiesta, fare parte della “Federazione dei Pescatori Trentini” tutte le Associazioni che abbiano in concessione diritti esclusivi di pesca nelle acque del Trentino e anche la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Sezione di Trento. E’ prevista l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Tutti i gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Federazione.
  2. Competente alla ratifica di adesione alla Federazione è il Gruppo di Coordinamento. La decisione è presa a maggioranza dei presenti. In caso di diniego, motivato, l’Associazione interessata può proporre appello al Comitato dei Probiviri.
  3. L’adesione è riferita all’anno solare, decorrente dalla data di accettazione della stessa, ed è subordinata al versamento della quotastabilita annualmente dall’Assemblea della Federazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. E’, altresì, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
  4. Il recesso dalla Federazione è comunicato, per iscritto, al Presidente della “Federazione dei Pescatori Trentini” almeno un mese prima della scadenza annuale di cui al comma 3.
  5. Possono aderire, su richiesta, alla “Federazione dei Pescatori Trentini”anche altri soggetti quali Associazioni, Società, Gruppi o Club della Provincia Autonoma di Trento, che gestiscano o coltivino corsi d’acqua e ambienti in genere destinati alla pratica della pesca sportiva o che organizzino o pratichino a livello amatoriale o sportivo le discipline della Pesca, purché aderiscano ad una delle associazioni avente diritto. Competente alla decisione di adesione alla “Federazione dei Pescatori Trentini” è il Gruppo di Coordinamento.
  6. Ogni Associazione aderente può essere esclusa dalla Federazione per mancato rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Gruppo di Coordinamento, nonché per azioni contrarie agli scopi statutari, alle delibere degli organi sociali o al buon nome della stessa Federazione. Il provvedimento di esclusione è pronunciato dal Gruppo di Coordinamento e contro di esso l’Associazione esclusa può proporre appello al Comitato dei Probiviri entro i sessanta giorni successivi.

Art. 5 – Organi

Sono organi della “Federazione dei Pescatori Trentini”:

  • L’assemblea dei Soci
  • Il Gruppo di Coordinamento.
  • Il collegio dei Revisori dei Conti.
  • Il comitato dei Provibiri.

E’ garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

 Art. 6 - Costituzione, funzionamento e compiti dell’assemblea.

  1. L’assemblea è l’organo sovrano, rappresentativo e di indirizzo della Federazione ed è costituita dai delegati delle Associazioni aderenti. Ogni Associazione potrà partecipare, con un delegato avente diritto di voto, in ragione di uno ogni 500 Soci appartenenti alla singola Associazione
  2. L’Assemblea  è convocata dal Presidente della Federazione e si riunisce di norma almeno una volta all’anno, ovvero su richiesta motivata di almeno un quarto delle Associazioni aderenti. In prima convocazione l’Assemblea è valida e delibera validamente qualora siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. E’ ammessa un’unica delega per ogni membro dell’Assemblea. E’ garantita l’osservanza del voto singolo, ai sensi dell’articolo 2532, comma 2, del Codice civile, ed è espressamente escluso l’esercizio del voto per corrispondenza.
  3. La convocazione deve essere fatta mediante comunicazione scritta, diretta a ciascuno dei Presidenti almeno 15 giorni prima della data fissata e deve contenere, oltre all’indicazione della data, luogo e ora, l’ordine del giorno degli argomenti da trattare
  4. L’Assemblea è comunque convocata ogni qualvolta il Gruppo di Coordinamento lo ritenga opportuno.
  5. L’Assemblea si  riunisce entro il 28 febbraio di ogni anno per l’approvazione del rendiconto  consuntivo. Il bilancio della Federazione si compone di un rendiconto economico e finanziario.
  6. L’Assemblea nomina al suo interno un Presidente e un segretario e, in caso di elezioni, un seggio elettorale composto da 3 scrutatori scelti fra i delegati  non candidati al Gruppo di Coordinamento o ad altre cariche.
  7. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate e presentate al Presidente della Federazione almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e, possono essere inserite nell’ordine del giorno con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  8. Hanno diritto di voto tutti i delegati. Le votazioni sulle deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e dei loro delegati.
  9. Per le eventuali modifiche dello statuto è necessaria la convocazione di un’Assemblea straordinaria che è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno i 2/3 degli aventi diritto e in seconda convocazione con almeno la metà degli  aventi diritto e delibera validamente con almeno la metà dei presenti..
  10. All’Assemblea spetta dare tutte le indicazioni di carattere generale sull’attività della Federazione. I compiti dell’Assemblea sono:
  • l’elezione del Gruppo di Coordinamento
  • l’elezione del collegio dei revisori dei conti.
  • l’elezione del comitato dei Probiviri.
  • l’approvazione del conto economico e finanziario
  • la determinazione della quota sociale su proposta del Gruppo di Coordinamento.
  • l’approvazione dell’operato del Gruppo di Coordinamento.
  • l’approvazione delle  modifiche dello statuto.
  • l’approvazione degli indirizzi e delle indicazioni di carattere generale e particolare di tutta l’attività sociale;
  • la deliberazione sullo scioglimento della Federazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
  1. Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente di Assemblea e dal Segretario verbalizzante e conservato all’interno del Libro dei verbali dell’Assemblea dei soci.
  1. Art. 7 - Gruppo di Coordinamento, nomina e funzionamento
    1. Il Gruppo di Coordinamento è costituito da undici membri che devono risultare componenti del Consiglio Direttivo di una delle Associazioni aderenti alla Federazione.
    2. Il Gruppo di Coordinamento dura in carica quattro (4) anni e i suoi membri possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.
    3. In caso di dimissioni, impedimenti, decadenza o decesso di un membro del Gruppo di Coordinamento, il Gruppo di Coordinamento, alla prima riunione, procede alla sostituzione del membro con il primo dei non eletti. In ipotesi di mancanza dell’elenco dei non eletti, il Gruppo di Coordinamento provvede a cooptare altro membro idoneo alla rappresentanza dell’Associazione aderente alla Federazione, con successiva ratifica assembleare.
    4. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario o del Cassiere, il Gruppo di coordinamento provvederà alla sostituzione. Nell’ipotesi del venir meno della maggioranza dei consiglieri, il Gruppo di Coordinamento si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato mediante nuova elezione assembleare.  
    5. Il Gruppo di Coordinamento si riunisce di norma una volta al mese, e comunque tutte le volte che il Presidente della Federazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Le riunioni del Gruppo di Coordinamento sono valide quando ad esse interviene la maggioranza dei suoi membri.
    6. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
    7. Le convocazioni per le riunioni del Gruppo di Coordinamento devono contenere l’ordine del giorno e gli argomenti da trattare. Esse sono effettuate con comunicazione scritta inviata a ciascun membro almeno sette giorni prima della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o dal membro più anziano.
    8. Al gruppo di Coordinamento viene dato mandato dall’Assemblea di partecipare a tutte le riunioni ristrette ritenute opportune con gli organi provinciali od altri enti o fornitori in materia di pesca.
    9. Delle riunioni viene redatto, su apposito libro, il verbale da parte del Segretario, sotto firmato anche dal Presidente. Ogni verbale è conservato all’interno del Libro dei verbali del Gruppo di Coordinamento.
    10. Del verbale è data lettura per l’approvazione alla prima riunione del Gruppo di Coordinamento
    11. Spettano al Gruppo di Coordinamento:
    12. la promozione delle attività della Federazione sulla base degli obiettivi statuari e delle indicazioni di carattere generale stabilite dall’Assemblea;
    13. la predisposizione del conto economico e finanziario;
    14. la pubblicazione all’albo sociale presso al sede della Federazione delle delibere adottate e del rendiconto economico e finanziario;
    15. la comunicazione scritta alle associazioni aderenti delle attività intraprese e delle eventuali problematiche o opportunità emergenti in materia di gestione della pesca e degli ambienti acquatici;
    16. la raccolta, presso le Associazioni aderenti, delle informazioni in materia di gestione della pesca e degli ambienti acquatici.

    Art. 8 - Il Presidente

    1. Il Presidente viene nominato dal Gruppo di Coordinamento, ha la legale rappresentanza della Federazione e ne dirige il funzionamento.
    2. Il Presidente presiede il gruppo di Coordinamento, in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dal membro più anziano.

    Art. 9 – Vicepresidente, Segretario e Cassiere

    1. Il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere sono nominati dal Gruppo di Coordinamento. Spetta al segretario sovrintendere alle attività dell’ufficio di segreteria, ivi compresa la tenuta del Libro dei soci e dei Libri verbali degli organi sociali.
    2. E’ compito del cassiere curare la tenuta e l’aggiornamento dei libri contabili, provvedere al ricevimento ed al pagamento delle fatture, oltre a sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa.
    3. Le funzioni di segretario e cassiere di cui al presente articolo possono essere svolte da un’unica persona, ferma restando la composizione del “Gruppo di Coordinamento” che è in ogni caso composto da 11 membri.

    Art. 10 - Collegio dei Revisori dei conti

    1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi eletti dall’assemblea e devono risultare Soci di una delle Associazioni aderenti alla Federazione.
    2. I revisori si riuniscono almeno una volta ogni semestre e delle loro riunioni viene redatto verbale che firmato dagli intervenuti. Il verbale deve essere conservato presso la sede legale e liberamente consultabile dai Soci aderenti.
    3. Spetta al consiglio dei revisori dei conti il controllo dell’amministrazione della Federazione, della cassa e dei libri contabili nonché svolgere la relazione all’Assemblea sull’andamento contabile ed amministrativo della gestione.
    4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni ed i sui componenti possono essere rieletti.
    5. I revisori dei conti possono partecipare, previo invito, alle riunioni del Gruppo di coordinamento, senza diritto di voto.
    6. Non sono eleggibili e, se eletti decadono, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente della Federazione o di un membro del Gruppo di Coordinamento.

    Art. 11 - Comitato dei Probiviri

    1. Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall’assemblea e devono risultare soci di una delle Associazioni aderenti alla Federazione.
    2. Nella prima riunione, eleggono tra i propri membri il Presidente.
    3. E’ compito dei Probiviri giudicare le controversie fra gli aderenti alla Federazione. Le decisioni del Comitato dei Probiviri sono inappellabili. Al Comitato dei Probiviri spetta l’interpretazione autentica delle norme statutarie.
    4. Il comitato dei probiviri dura in carica 4 anni ed i sui componenti possono essere rieletti.
    5. Non sono eleggibili e, se eletti decadono i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente della Federazione o di un membro del Gruppo di Coordinamento.

    Art. 12 - Organo di Informazione

    1. L’attività della “Federazione dei Pescatori Trentini” è divulgata come specificato all’art. 3) lettera d) attraverso la diffusione tramite i mass-media di comunicati concordati.
    2. La “Federazione dei Pescatori Trentini” potrà dotarsi di un organo d’informazione proprio oppure avvalersi, previo accordo fra i Soci aderenti, di uno o più organi già esistenti fra le Associazioni.

    Art. 13 - Norme generali per gli organi della Federazione

    1. Per l’elezione del Gruppo di Coordinamento le candidature devono essere presentate, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea elettiva, al Gruppo di Coordinamento uscente. Ciascun componente dell’Assemblea è liberamente eleggibile. Sarà formata una lista dei candidati. Ogni componente dell’Assemblea ha diritto a votare un massimo di nove (9) preferenze per il gruppo di coordinamento , tre (3) per i revisori dei conti e tre (3) per i probiviri nell’ambito delle rispettive liste di candidati. A parità di preferenze viene eletto il candidato più anziano d’età. E’ ammessa una sola delega scritta.
    2. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un membro del Gruppo di Coordinamento o dei Collegi dei Revisori dei Conti o dei Probiviri, il Gruppo di Coordinamento, alla prima riunione procede alla sostituzione del membro con il primo dei non eletti.

    ART. 14 - Incarichi e spese

    1. Gli incarichi all’interno della Federazione sono completamenti gratuiti.
    2. L’Assemblea della Federazione stabilisce annualmente la quota che ogni singola Associazione deve versare per la propria adesione.
    3. L’Assemblea della “Federazione dei Pescatori Trentini” stabilisce l’eventuale rimborso per le spese effettive sostenute dai membri del gruppo di Coordinamento (rimborso km) e per le spese di rappresentanza preventivamente autorizzate dal presidente.
    4. Le Associazioni aderenti decadono dallo stato di associate alla Federazione qualora non provvedano al versamento della quota richiesta nei termini stabiliti e previa diffida.

     

    ART.15 - Patrimonio

    Il Patrimonio della Federazione si compone di:

    - quote associative annuali ed eventuali contributi degli associati;

    - quote di partecipazione degli associati;

    - erogazioni liberali da persone fisiche e imprese;

    - contributi da Enti pubblici e privati e da organismi internazionali;

    - rimborsi derivanti da convenzioni;

    - proventi delle eventuali cessioni di beni e prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, in favore di terzi ed in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

    - ogni altra entrata conforme alle finalità istituzionali della Federazione.

    E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

     

    ART. 16 - Scioglimento della “Federazione dei Pescatori Trentini”.

    1. Lo scioglimento della “Federazione dei Pescatori Trentini” e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo spettano all’Assemblea straordinaria. da deliberarsi da parte dell’Assemblea dovrà avvenire con il consenso di tutti i delegati.
    2. Per lo scioglimento è necessaria la convocazione di un’Assemblea straordinaria che è regolarmente costituita e delibera validamente con almeno i due terzi degli aventi diritto.
    3. In caso di scioglimento per qualunque causa l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Federazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

     

    Art. 17 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

    1. Il presente Statuto e le successive eventuali modifiche, entrano in vigore il giorno successivo a quello dell’approvazione da parte dell’Assemblea.
    2. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile che regolamentano il funzionamento delle Associazioni senza fini di lucro, nonché le altre leggi vigenti in materia.

    Lago Bagatol, 28 ottobre 2012.

    Letto, accettato e sottoscritto:

    ASSOCIAZIONE

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI ALTOPIANO PINE'

    CRISTELLONI Franco con delega a FINOTTI Mauro

    Nato a Trento 08.02.1947

    residente a Trento Via dei Pomari 32

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI DIL. CASTELLO MOLINA

    ROSSI Paolo con delega a CAVADA Valentino

    nato a Cavalese il 25/12/64

    Residente in via Tigli, 4 Molina di Fiemme

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI ALTO CHIESE

    Nicolini Remo nato a Tione di Trento,il 18/08/1965

    Residente a Bersone, in via Trento n°48.

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI MOENA

    NIZZI Roberto con delega a GERMANI Giorgio

    nato a Milano il 05.10.1946

    residente in Cavalese, Piazza Bottai 8

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI TRENTINI

    CAGOL Bruno nato a Trento l’11/03/1944

    Residente a Trento in via C. Benedetti , 4

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI VALSUGANA

    Rosso Silvanp, nato a Borgo Valsugana il 08.07.1939. residente a Olle di Borgo Valsugana, Via Faori, 2

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI ALTO SARCA

    Fedrizzi Emilio, nato a Preore, il 20/10/1949,

    residente a Preore, Via Primi Capitel nr.2

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI BASSO SARCA

    TABILIO Silvano, nato a Penne di Pescara il 7/6/52

    Residente in via Veneto 24/b Arco

     

    ASSOCIAZIONE D.IL SPORTIVA PESC. MADRANO CANZOLINO

    Casagrande Roberto, nato a Pergine Valsugana, il 11/12/1943,

    residente a Madrano - Pergine Valsugana via dei Cuori, 31

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI CAVALESE

    Germani Giorgio, nato a Milano, il 05/10/1946,

    residente a   Cavalese, Via Bottai nr. 8

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI F.A.L.C.

    GIRARDI Agostino con delega a DEGASPERI Mario

    nato a Torchio di Civezzano il 30.06.1949

    Residente in Civezzano - Frazione Torchio

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI GRIGNO

    Stefani Augusto, nato a Borgo Valsugana, il 19/05/1968, residente a Grigno, via   Boara nr.2

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI IN C6

    Dallago Paolo, nato a Mezzolombardo ( TN ), il 06.12.1948

    residente a Albino ( BG ), Via Fatebenefratelli n° 17

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI LEVICO TERME

    POHL Gualtiero con delega a TOSI Aldo

    nato a Caldonazzo il 02/04/46

    Residente in via Brenta 15 Levico Terme

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI MAD. CAMPIGLIO

    Dalla Sale Angelo con delega a FEDRIZZI Emilio,

    nato a Preore, il 20/10/1949,

    residente a Preore, Via Primi Capitel,.2

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI SOLANDRI

    Cova Dennis con delega a FAES Marco

    nato a Trento 17/2/48

    Residente in via Solteri, 49/4 Trento

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI STORO

    Cadamuro Giusto, nato a Oderzo, il 30/07/1933,

    residente a Storo, Fraz. Lodrone Via Villa nr.1

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI VALLE DI FASSA

    FURCI Giuseppe con delega a Vettori Bruno

    nato a Mezzolombardo il 17/8/50

    Residente in via 1° Maggio, 1 Nave S. Rocco

     

    ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI VALLE DI LEDRO

    Colò Gianpaolo, nato a Molina di Ledro, il 10/10/1943, Residente a   Verona, Via   Campofiore, 57

     

    F.I.P.S.A.S. Sezione di Trento

    Trenti Stefano, nato a Pietramurata, il 10/11/1951,

    Residente a Arco, Via Cacciatore, 16

     

    GRUPPO SPORTIVO PESCATORI TUENNO

    con delega a CAGOL Bruno, nato a Trento l’11/03/1944

    Residente a Trento in via C. Benedetti , 4